TARGHE RIPETITRICI RIMORCHI AGRICOLI
SAPPIAMO CHE LA NORMATIVA DEL CODICE DELLA STRADA PREVEDE L'UTILIZZO DELLE TARGHE RIPETITRICI PER I RIMORCHI AGRICOLI, MA FACCIAMO UN PO'DI CHIAREZZA
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Sostanzialmente i rimorchi agricoli si suddividono in due categorie:
1) rimorchi con massa complessiva non superiore a 1,5 tonnellate (considerati parte integrante della trattrice agricola alla quale sono agganciati con larghezza di metri 2,00 e lunghezza di metri 4,00, compreso organi di traino)
2) rimorchi con massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate.
I rimorchi agricoli possono essere con piano di carico (rimorchio atto a trasporto di merce) o muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole (atomizzatore, serbatoio liquame, spandi letame) devono essere muniti di una targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso fornita dalla motorizzazione civile.
Tutti i rimorchi, vale dire sia quelli sopra che sotto 15 q.li, devono essere muniti nella loro parte posteriore, della targa ripetitrice su cui è riportato lo stesso numero della targa della trattrice e serve per riconoscere ciascun veicolo circolante su strade pubbliche; nel caso specifico anche la trattrice che lo traina. Questa targa si distingue da quella della trattrice sopratutto per una R di color rosso
La targa ripetitrice per i rimorchi agricoli trainati (che deve essere posta posteriormente al rimorchio), riporta nell’ordine i caratteri della trattrice, ma al posto del marchio ufficiale della Repubblica italiana la lettera “R”.
N.B.: la targa ripetitrice viene consegnata senza numeri. E’ cura del richiedente apporvi sopra idonei caratteri adesivi (lettere e numeri) ripetenti il numero di targa del veicolo trattore.
N.B.: la targa ripetitrice viene consegnata senza numeri. E’ cura del richiedente apporvi sopra idonei caratteri adesivi (lettere e numeri) ripetenti il numero di targa del veicolo trattore.
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targa ripetitrice |
le targhe devono essere collocate sulla parte posteriore
Quella relativa al rimorchio stesso (se superiore a1,5 t) deve essere posta in prossimità del margine destro , senza oltrepassare tale margine.
La targa RIPETITRICE con i dati del trattore deve essere visibile e posta anch'essa sul retro.
Le targhe non emesse dalla motorizzazione civile e quindi autoprodotte non sono a norma e quindi non possono essere considerate valide.
Per ulteriori informazioni sulla circolazione stradale dei mezzi agricoli leggi anche:
Le targhe ripetitrici sono emesse dalla motorizzazione civile :
Documentazione necessaria da presentare per ottenere le targhe ripetitrici:
- fotocopia della carta di circolazione del veicolo trainante (trattore,autovettura, autocarro ecc)
- fotocopia documento identità in corso di validità.
- attestazione di versamento postale sul c/c n. 9001 di € 10,20
- attestazione di versamento postale sul c/c n. 4028 di € 16,00 domanda in bollo
- attestazione di versamento postale sul c/c n. 121012 di € 18,37 x targa ripetitrice gialla
Per verificare che le tariffe non siano cambiate consultate il listino del portale dell' automobilista
Macchine agricole | 10,20 | 16,00 | 18,37 | |||
Macchine operatrici | 10,20 | 16,00 | 18,37 |
a causa dei continui aggiornamenti ti consigliamo di consultare il tariffario on-line della motorizzazione civile.
Procedura:
Una volta presentata la richiesta (TT 2119) viene consegnata la targa ripetitrice. I numeri e le lettere adesivi necessari per comporre la targa devono essere acquistati a cura dell’ interessato.
Circolare con macchina agricola sprovvista della targa di immatricolazione o mancanza della targa ripetitrice comporta la sanzione ai sensi dell’ari. 113 commi 1 e 5 del Codice della Strada ovvero la sanzione amministrativa di euro 74,00. Pesanti sanzioni sono previste tra cui il fermo amministrativo della macchina agricola, ritiro della targa nel caso in cui si circola con targa di altra macchina agricola o contraffatta (lettere e numeri che compongono la targa non rispondenti a quelli dell’immatricolazione).
