martedì 20 settembre 2016

vendita trattore tra privati




  • FARE IL PASSAGGIO DI PROPRIETA'

Ricordiamo che è obbligatorio possedere la partita IVA per intestarsi il mezzo.

La Motorizzazione civile, ha interesse a immatricolare il mezzo agricolo solo ad un "agricoltore", come da normativa in vigore 
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada(Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153  titolo III articolo 294 punto 3" il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole")
Quindi viene intestato un mezzo agricolo solo al possessore di partita IVA agricola che lo usa per lavoro e non per collezionismo, esposizione o uso domestico.

NON ESISTE UN'AGRICOLTORE senza partita IVA che usa il trattore come "HOBBY" , o meglio anche se esiste :
  • non può far immatricolare in motorizzazione il trattore per avere le targhe e certificarne il passaggio di proprietà.
  • non ha alcuna documentazione valida che provi la proprietà del mezzo, quindi non lo può assicurare.
  • non può farlo circolare su strada, in quanto sono autorizzati alla circolazione stradale solo i mezzi targati (Art. 108 e 110 Codice della strada Decreto Legislativo 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni ) e assicurati.
  • IL MEZZO E' A NORMA?
RICORDIAMO CHE :
Gli articoli 23 e 72 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, nel vietare la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti non conformi alla normativa tecnica, intendono perseguire la finalità di anticipare la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, garantendo l’utilizzo unicamente di quei beni conformi ab origine ovvero di quelli preventivamente adeguati alla normativa.
E' quindi proibita la vendita di un mezzo agricolo che non sia a norma con le normative vigenti, o meglio, vista la normativa il venditore resta teoricamente sempre responsabile di eventuali danni causati dall'aver ceduto un mezzo non a norma.
Anche se, come vedremo in seguito, sembra esserci una deroga se nella compravendita è specificato che il mezzo è dichiarato inutilizzabile. 

 (di fatto non sono a norma tutti i mezzi che hanno più di 10 anni).




NON ESISTENDO la categoria dei trattori d'epoca, per la motorizzazione tutte le macchine da lavoro devono essere a norma, e saranno soggette a revisione.

Si può comunque far certificare la storicità del mezzo ( con più di 30 anni) dall' ASI
Ricordiamo che un mezzo "storico" teoricamente per spostarsi deve essere caricato su di un apposito rimorchio e che se, come probabile, non rispettano le norme sulla sicurezza i trattori d'epoca si possono usare solo su aree chiuse al pubblico

Non è chiaro, se un mezzo agricolo venduto con  l'evidente caratteristica di cimelio storico da esposizione, e quindi inibendone l'utilizzo come mezzo da lavoro, possa essere ceduto liberando il proprietario da OGNI RESPONSABILITA' per i danni futuri dovuti dalla mancata messa a norma.

  • La giurisprudenza in materia (Cassazione penale, sez. III, n. 40590 del 3 maggio 2013) ha affermato come il divieto di vendita posto dall’articolo 23  sopra richiamato possa subire “[…] un qualche temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma.” 
  • Ministero del Lavoro Seduta della Commissione del 13dicembre 2017.Interpello n. 1 / 2017 Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) "La Commissione ritiene che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell’ambito di applicazione delle citate disposizioni normative (art 23 del d.lgs. n. 81/2008) in considerazione della relativa ratio legis".
Da questa sentenza accorsa in un ricorso per un processo penale, e dall'interpello al Ministero del Lavoro si deduce però che il mezzo, possa essere  venduto ugualmente anche se non a norma, solo se viene venduto come non funzionante e da utilizzare previa riparazione. 



  • Vendita tra privati
Se la cessione del mezzo avviene tra privati cittadini (privi di partita IVA), non potendo nessuno dei due emettere fattura o autofattura, possono solo certificare il passaggio controfirmando una autodichiarazione. 
Ricordiamo che la trascrizione sul libretto di circolazione del passaggio di proprietà non può avvenire in assenza di partita IVA dell' acquirente (quindi il mezzo formalmente resta di proprietà della azienda indicata in libretto).

Presupponendo che la cessione tra privati riguardi un mezzo non a norma come spesso accade,(anche perché per un'azienda agricola attiva, questo mezzo è, non solo inutilizzabile, ma sanzionabile) abbiamo creato un atto notorio che pur non svincolando legalmente  le responsabilità del venditore ne mette in chiaro l'intenzione.

MODELLO DI VENDITA TRATTORE TRA PRIVATI


  • FISCALMENTE:

L'agricoltore che vende/compra un mezzo anche se usato da un'altro agricoltore deve a seconda del suo regime fiscale OBBLIGATORIAMENTE fare/farsi rilasciare fattura o autofattura.


Se un agricoltore è in regime fiscale di esonero  e vende un trattore ad un altro agricoltore in esonero?
Se sono entrambi in "ESONERO" nessuno dei due può emettere fattura o autofattura, quindi ,generalmente, si può utilizzare una semplice dichiarazione di vendita

Si deve però tenere in considerazione che l'importo potrebbe influire sul volume di affari del venditore e farlo entrare in contabilità. 
Questo generalmente non accade, meglio però verificare con gli esperti della propria associazione.
Ricordiamo che :E' proibita la vendita di un mezzo agricolo che non sia a norma con le normative vigenti.