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martedì 20 settembre 2016

vendita trattore tra privati




  • FARE IL PASSAGGIO DI PROPRIETA'

Ricordiamo che è obbligatorio possedere la partita IVA per intestarsi il mezzo.

La Motorizzazione civile, ha interesse a immatricolare il mezzo agricolo solo ad un "agricoltore", come da normativa in vigore 
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada(Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153  titolo III articolo 294 punto 3" il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole")
Quindi viene intestato un mezzo agricolo solo al possessore di partita IVA agricola che lo usa per lavoro e non per collezionismo, esposizione o uso domestico.

NON ESISTE UN'AGRICOLTORE senza partita IVA che usa il trattore come "HOBBY" , o meglio anche se esiste :
  • non può far immatricolare in motorizzazione il trattore per avere le targhe e certificarne il passaggio di proprietà.
  • non ha alcuna documentazione valida che provi la proprietà del mezzo, quindi non lo può assicurare.
  • non può farlo circolare su strada, in quanto sono autorizzati alla circolazione stradale solo i mezzi targati (Art. 108 e 110 Codice della strada Decreto Legislativo 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni ) e assicurati.
  • IL MEZZO E' A NORMA?
RICORDIAMO CHE :
Gli articoli 23 e 72 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, nel vietare la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti non conformi alla normativa tecnica, intendono perseguire la finalità di anticipare la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, garantendo l’utilizzo unicamente di quei beni conformi ab origine ovvero di quelli preventivamente adeguati alla normativa.
E' quindi proibita la vendita di un mezzo agricolo che non sia a norma con le normative vigenti, o meglio, vista la normativa il venditore resta teoricamente sempre responsabile di eventuali danni causati dall'aver ceduto un mezzo non a norma.
Anche se, come vedremo in seguito, sembra esserci una deroga se nella compravendita è specificato che il mezzo è dichiarato inutilizzabile. 

 (di fatto non sono a norma tutti i mezzi che hanno più di 10 anni).




NON ESISTENDO la categoria dei trattori d'epoca, per la motorizzazione tutte le macchine da lavoro devono essere a norma, e saranno soggette a revisione.

Si può comunque far certificare la storicità del mezzo ( con più di 30 anni) dall' ASI
Ricordiamo che un mezzo "storico" teoricamente per spostarsi deve essere caricato su di un apposito rimorchio e che se, come probabile, non rispettano le norme sulla sicurezza i trattori d'epoca si possono usare solo su aree chiuse al pubblico

Non è chiaro, se un mezzo agricolo venduto con  l'evidente caratteristica di cimelio storico da esposizione, e quindi inibendone l'utilizzo come mezzo da lavoro, possa essere ceduto liberando il proprietario da OGNI RESPONSABILITA' per i danni futuri dovuti dalla mancata messa a norma.

  • La giurisprudenza in materia (Cassazione penale, sez. III, n. 40590 del 3 maggio 2013) ha affermato come il divieto di vendita posto dall’articolo 23  sopra richiamato possa subire “[…] un qualche temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma.” 
  • Ministero del Lavoro Seduta della Commissione del 13dicembre 2017.Interpello n. 1 / 2017 Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) "La Commissione ritiene che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell’ambito di applicazione delle citate disposizioni normative (art 23 del d.lgs. n. 81/2008) in considerazione della relativa ratio legis".
Da questa sentenza accorsa in un ricorso per un processo penale, e dall'interpello al Ministero del Lavoro si deduce però che il mezzo, possa essere  venduto ugualmente anche se non a norma, solo se viene venduto come non funzionante e da utilizzare previa riparazione. 



  • Vendita tra privati
Se la cessione del mezzo avviene tra privati cittadini (privi di partita IVA), non potendo nessuno dei due emettere fattura o autofattura, possono solo certificare il passaggio controfirmando una autodichiarazione. 
Ricordiamo che la trascrizione sul libretto di circolazione del passaggio di proprietà non può avvenire in assenza di partita IVA dell' acquirente (quindi il mezzo formalmente resta di proprietà della azienda indicata in libretto).

Presupponendo che la cessione tra privati riguardi un mezzo non a norma come spesso accade,(anche perché per un'azienda agricola attiva, questo mezzo è, non solo inutilizzabile, ma sanzionabile) abbiamo creato un atto notorio che pur non svincolando legalmente  le responsabilità del venditore ne mette in chiaro l'intenzione.

MODELLO DI VENDITA TRATTORE TRA PRIVATI


  • FISCALMENTE:

L'agricoltore che vende/compra un mezzo anche se usato da un'altro agricoltore deve a seconda del suo regime fiscale OBBLIGATORIAMENTE fare/farsi rilasciare fattura o autofattura.


Se un agricoltore è in regime fiscale di esonero  e vende un trattore ad un altro agricoltore in esonero?
Se sono entrambi in "ESONERO" nessuno dei due può emettere fattura o autofattura, quindi ,generalmente, si può utilizzare una semplice dichiarazione di vendita

Si deve però tenere in considerazione che l'importo potrebbe influire sul volume di affari del venditore e farlo entrare in contabilità. 
Questo generalmente non accade, meglio però verificare con gli esperti della propria associazione.
Ricordiamo che :E' proibita la vendita di un mezzo agricolo che non sia a norma con le normative vigenti.




lunedì 18 febbraio 2013

FATTURA, AUTOFATTURA, DICHIARAZIONE DI VENDITA Che confusione...in agricoltura,chi fa' cosa?


vediamo di spiegarci nel modo più semplice possibile....


Produrre beni destinati alla vendita in modo continuativo che si tratti di vegetali o animali è un'attività pianificata, e quindi per definizione non occasionale, non ci sono scuse, bisogna possedere una p.iva.



Fattura : E' emessa, solo da chi tiene contabilità Iva. verso un' altro soggetto anch'esso con contabilità Iva per comprovare la cessione di beni o servizi
(contabilità Iva = sono quei soggetti che in agricoltura superano i 7000 euro annui di vendite al netto d'Iva, e sono costretti ad effettuare i versamenti dell'Iva e a tenere la contabilità con i relativi registri)




Autofattura : La EMETTE SEMPRE e soltanto un soggetto che tiene contabilità Iva quando acquista da un soggetto Esonerato 
(colui che non ha fatto + di 7000 euro di vendite al netto d'Iva nell'anno) .
Anche il soggetto esonerato ha l' obbligo di conservare copia della autofattura per 10 anni. E DI FARE LO "SPESOMETRO"











esempio :

Tizio soggetto non esonerato acquista un bovino da Caio soggetto in esonero.
(Modello.xls per autofattura compilabile
oppure
Il Signor Pinco Pallino agricoltore in esonero vende il mais al Consorzio AGRARIO (acquirente).
il Consorzio emetterà un autofattura per l' acquisto dal Signor Pinco Pallino indicandone obbligatoriamente il codice fiscale, la  p.Iva , il numero progressivo(  Le autofatture hanno un numero d'ordine  progressivo diverso rispetto le fatture d'acquisto della ditta in contabilità che acquista il bene  ) 


Ricordiamo che la azienda che emette autofattura per un prodotto agricolo acquistato da una ditta in regime di esonero, indicherà nella stessa come aliquota iva la aliquota di compensazione presente per quel bene. 
PRONTUARIO ALIQUOTE IVA DI COMPENSAZIONE

 Si usa invece l'aliquota ordinaria nel caso della cessione di un trattore, o di attrezzature

COME funziona il cambio di regime fiscale?
Esempio: Vendo al consorzio prodotti agricoli per un valore di 10.000€, io sono un agricoltore in regime di esonero, per quest'anno mi farà comunque il consorzio una AUTOFATTURA da 10.000€ 8anche se supero i 7000€ del regime di esonero.

Il cambiamento di regime si avrà dal successivo anno fiscale, il che vuol dire che il prossimo anno,a gennaio dovrò affidarmi ad un "commercialista"  che mi terrà contabilità iva e farà la dichiarazione IVA. DOVRO' iniziare a emettere fatture non mi potranno più fare delle AUTOFATTURE . 

Dichiarazione di vendita: va' fatta solo tra due soggetti entrambi in Esonero (cioè soggetti che non hanno fatto + di 7000 euro di vendite al netto d'Iva nell'anno)
E' sostanzialmente un foglio di carta semplice in cui compaiono gli estremi sia del venditore che dell'acquirente e il prezzo convenuto per la vendita a vista e senza alcuna indicazione di aliquote Iva. Va fatta in due copie che andranno controfirmate e conservate (per 5 anni) da entrambi i soggetti.


La ricevuta non fiscale, , non è obbligatoria per legge, ed è quella che deve essere emessa dai soggetti non titolari di partita Iva, quando effettuano una transazione commerciale (ad esempio la cessione di un quadro, un motorino, la vendita di oggetti home made in genere, ecc). La ricevuta non fiscale, rappresenta essenzialmente un documento rilasciato a garanzia del debitore a fronte del pagamento del compenso fissato per la prestazione ottenuta.

esempio di dichiarazione di vendita di un bovino: 
Il signor Pinco Pallino vende un bovino al signor Mario Rossi .






Come si deve comportare un agricoltore in esonero che vende un trattore ad un altro agricoltore in esonero?
Generalmente può utilizzare una semplice dichiarazione di vendita di un trattore tra privati deve però tenere in considerazione che l'importo potrebbe influire sul volume di affari. Ma generalmente questo non accade.
Quindi anche nel caso di una cessione di un trattore di valore superiore ai 7000 Euro, l'agricoltore resta solitamente in regime di esonero.
(Per stabilire quale regime sia applicabile nell'anno successivo deve farsi riferimento al volume d'affari; a questo proposito  in base all'art. 20 del Dpr 633/72 le cessioni di beni strumentali (come il trattore) non concorrono a formare il volume d'affari.)
 Leggi QUI la risposta completa.