REGIME DI ESONERO.
che determina il reddito su base catastale, ai sensi dell'articolo 32 del Tuir
E' previsto ( anche se era stato proposto di eliminarlo nel 2017) per gli agricoltori che hanno fatto meno di 7000 euro (iva esclusa) di fatture di vendita nel corso dell' anno.Sempre che le vendite siano costituite almeno per i due terzi da prodotti agricoli .
Ad esempio le fatture emesse per AVER EFFETTUATO servizi conto terzi non sono considerate prodotti agricoli e dovrebbero avere un valore inferiore ad un terzo delle fatture di vendita.
L'esempio più comune di AGRICOLTORE IN ESONERO è:
L' agricoltore che coltiva cereali,e che ha una sola fattura di vendita del raccolto dell'anno,e con essa percepisce un'importo inferiore a 7000 euro.

obblighi e privilegi del regime di esonero:
- Deve obbligatoriamente possedere un numero di partita iva.
- Non avendo contabilità IVA non può emettere FATTURA ma nei suoi confronti verrà emessa, da chi acquista i beni che l'agricoltore produce, AUTOFATTURA.
Per saperne di più sull'autofattura leggi questo articolo.
- Non ha alcun obbligo ai fini fiscali ne di dichiarazione IVA, è obbligato solo
(La cessione di un bene ammortizzabile (trattore) non va contata nel totale dei 7000 euro di vendite non fà parte delle attività ordinarie)
- Non ha l'obbligo di iscrizione alla camere di commercio, ma può comunque esserne iscritto, se vuole poter richiedere carburante agevolato.
_Se iscritto in camera di commercio deve obbligatoriamente possedere un e-mail di tipo PEC
- Può essere costretto all'iscrizione presso INPS come Coltivatore Diretto, si deve verificare caso per caso, ma normalmente non ne è obbligato, anche perché solitamente l'agricoltura in questi casi non è l'unica fonte di reddito e si hanno quindi già soddisfatto altri obblighi contributivi.
I REQUISITI OGGETTIVI per l'iscrizione inps come coltivatore diretto: il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue ( art. 3L. 9/63) il nucleo coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda ( art. 2 L. 9/63) dal sito dell' INPS
QUANDO CAMBIO IL REGIME FICALE?
Esempio: Vendo al consorzio prodotti agricoli per un valore di 10.000€, io sono un agricoltore in regime di esonero, per quest'anno mi farà comunque il consorzio una AUTOFATTURA da 10.000€ (anche se per un valore che supera i 7000€ del regime di esonero).Il cambiamento di regime si avrà dal successivo anno fiscale, il che vuol dire che il prossimo anno,a gennaio dovrò affidarmi ad un "commercialista" che mi terrà contabilità IVA . DOVRO' iniziare (sempre dall'anno successivo) a emettere fatture (non mi potranno più fare delle AUTOFATTURE comunicatelo a chi le emetteva) . Sarò obbligato a fare la dichiarazione IVA.
Nel caso di una cessione di un trattore l'agricoltore resta in esonero? PROBABILMENTE SI
Per stabilire quale regime sia applicabile nell'anno successivo deve farsi riferimento al volume d'affari; a questo proposito in base all'art. 20 del Dpr 633/72 le cessioni di beni strumentali non concorrono a formare il volume d'affari. .
ma approfondiamo
usiamo la risposta di un esperto di "Agricoltura 24"
In Base alla "circolare del Ministero delle Finanze n. 328 del 24/12/1997 (§ 6.7.2. “cessazione del regime di esonero”).
I produttori agricoli che applicano il regime di esonero Iva di cui all'art. 34, comma 6, del Dpr n. 633 del 26/10/1972, devono avere i seguenti requisiti:
− nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro;
− il volume d'affari è costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella I parte della tabella A allegata al Dpr citato.
Detti agricoltori sono esonerati dall'emettere le fatture di vendita e dal tenere la contabilità; gli acquirenti di beni presso agricoltori in regime di esonero, se sono titolari di P. Iva e agiscono nell'esercizio di impresa, devono emettere autofattura, applicando l'Iva con le percentuali di compensazione nel caso di prodotti agricoli o con l'aliquota ordinaria nel caso della cessione di un trattore, e consegnarne copia al venditore.
Alla fine dell'anno l'agricoltore in regime di esonero deve calcolare se si è verificato il superamento di 1/3 delle operazioni diverse da quelle agricole rispetto al totale delle operazioni complessive effettuate, comprese le vendite dei beni ammortizzabili; in caso affermativo, come nell'esempio citato, a prescindere dal volume d'affari realizzato, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale deve effettuare i seguenti adempimenti:
1. annotazione riepilogativa in apposito registro delle autofatture per le cessioni di prodotti agricoli effettuate nell'anno;
2. annotazione separata dalla precedente, in apposita sezione dello stesso registro, delle autofatture per le operazioni diverse da quelle agricole effettuate nell'anno;
3. annotazione riepilogativa dell'ammontare imponibile dei corrispettivi e delle relative imposte, relativi alle cessioni effettuate nell'anno nei confronti di privati;
4. annotazione riepilogativa in altra sezione del medesimo registro delle fatture e bollette doganali relative agli eventuali acquisti e importazioni di beni e servizi esclusivamente riferiti alle operazioni diverse;
5. liquidazione dell'imposta dovuta e relativo versamento per le operazioni diverse da quelle agricole; è consentito detrarre l'imposta sugli acquisti esclusivamente utilizzati per l'effettuazione delle operazioni diverse.
Per stabilire quale regime sia applicabile nell'anno successivo a quello di superamento del terzo di operazioni diverse, deve farsi riferimento al volume d'affari; a questo proposito si consideri che in base all'art. 20 del Dpr 633/72 le cessioni di beni strumentali non concorrono a formare il volume d'affari. Se il volume d'affari risulta inferiore al limite di 7.000 euro, come nel caso descritto, l'agricoltore può rimanere nel regime di esonero Iva."
Fonte: http://www.agricoltura24.com/articoli/0,1254,54_CRD_0_6525,00.html Autore Barbara Segato, Terra e Vita
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