mercoledì 4 ottobre 2023

DOCUMENTI DA AVERE IN AZIENDA IN CASO DI CONTROLLO AVEPA.

 Documenti da avere in azienda per il controllo AVEPA


1. registro dei trattamenti 2023 ( quaderno di campagna) compilato con le fatture di acquisto e di vendita ( se presente) dei prodotti ( mais, soia, frumento, colza ecc..)


2  se i trattamenti eseguiti dal terzista ( copia del patentino fitosanitario)-eventuale delega per lo smaltimento.


3. registri dei trattamenti anni 2022 e 2021 con le fatture di acquisto e di vendita dei prodotti


4. Dimostrazione dello smaltimento dei prodotti  fitosanitari vuoti o delega firmata dal terzista che si incarica di effettuare lo smaltimento


5.  REGISTRO  per delle concimazioni a base di fosforo e scheda semplice per tutte le concimazioni azotate. 


6. avviso di pagamento del consorzio di bonifica o documenti pozzo per provare il diritto all' irrigazione

mercoledì 29 marzo 2023

NUOVO BANDO SIEPI PSR 2023



 
NUOVO BANDO SIEPI PSR 2023
Caratteristiche:
LE FASCE DEVONO 
ESSERE UN MISTO 
DI ALBERI E ARBUSTI AUTOTCTONI
 (vietata la mono coltura)





1 metro lineare di fascia arboreo/arbustiva cui sono associati 5 metri lineari di fascia inerbita, per una larghezza minima ad impegno pari a metri lineari 6.


Esistenza al 1 gennaio 2023
Tali formazioni lineari devono risultare interposte tra l’area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale (corpi idrici, corsi d’acqua, fossi o scoline).Oppure disposte in monofilare o in plurifilare, inserite nel contesto della superficie aziendale destinata ad utilizzo agricolo.
Superficie oggetto di impegno minima: 210 mt lineari PAGAMENTO STIMATO 2,53€ PER METRO LINEARE
Limite di percentuale massima di impegno pari al 20% della superficie agricola totale aziendale (SAT);
Nel caso di necessario infoltimento di fallanze o tratti lacunosi:
rispettare la
distanza massima tra le piante ad alto fusto che non dovrà risultare superiore ad 8 m, la distanza massima fra le ceppaie non dovrà risultare superiore a 4 m e la distanza massima sulla fila tra gli arbusti non dovrà risultare superiore a 2 m.

OVVIAMENTE,  CHI ADERIVA AL VECCHIO BANDO AVRà UN PONTEGGIO MAGGIORE IN GRADUATORIA RISPETTO AI NUOVI PARTECIPANTI

obblighi :

Oltre al divieto di impiego di prodotti fitosanitari e concimi vi è l'obbligo di effettuare almeno 1 sfalcio all'anno (dopo il 30 giugno) Sono sempre VIETATE le lavorazioni colturali profonde.

ALTRI Obblighi:

  1. ripulitura delle infestanti lianose e delle specie invadenti

  2. Rinfoltimento OBBLIGATORIO delle Fallanze (la fascia arborea deve essere continua con fallanze non auperiori a di 8mt per altofusto, 4 mt per ceppaie e 2 mt per arbusti)

  3. Divieto di deposito (anche temporaneo) di materiali

  4. Potatura obbligatoria (ove la specie lo richieda) da non fare tra 15 marzo e 15 agosto (periodo di nidificazione).

  5. VIETATO il taglio raso delle alberature.

  6. E' vietato far transitare mezzi o animali , e raccogliere il foraggio sfalciato.


SE pensi di poter ADERIRE AL BANDO FALLO SUBITO

condizionalità rafforzata 2023

 



PRINICIPALI DIVIETI E OBBLIGHI (PER TUTTI ) DELLA

NUOVA PAC 2023

il mancato rispetto anche di uno solo dei seguenti obblighi della

CONDIZIONALITA’ RAFFORZATA PROVOCA SANZIONI-

TUTTE LE AZIENDE SONO SOGGETTE A CONTROLLO AVEPA CHE ABBIANO 1ha o >100ha di seminativo !!!!!


Riassumendo

- Mantenere una fascia di rispetto non trattata ne concimata ed inerbita di almeno 5mt da tutti i canali naturali/artificiali o corsi d’acqua (in cui l’acqua sia presente anche parzialmente durante tutto l’anno)


- Obbligo di mantenere una Copertura minima del suolo di almeno 60 gg tra il 15 settembre e il 15 maggio (quindi per almeno 60gg CONSECUTIVI in quell’arco di tempo il terreno DEVE RESTARE FERMO e inerbirsi naturalmente, Se si fanno colture invernali l’obbligo è soddisfatto)

-obbligo di AVERE ed esibire il “registro dei trattamenti “ (degli ultimi 3 anni) compilato anche con l’inserimento dei concimi a base di fosforo naturali o chimici anche se autoprodotti.


- Obbligo di avere le autorizzazioni per l’attingimento di acqua da canali e pozzi. Per i canali maggiori serve la specifica autorizzazione del consorzio di bonifica, per i fossati minori basta esibire la ricevuta di pagamento delle tasse consortili. Per tutti i pozzi serve il rilascio dell’autorizzazione.


- Obbligo di corretta dichiarazione delle colture in campo, ci saranno foto satellitari settimanali che andranno a verificare quanto dichiarato.


- Divieto di potatura di alberi e arbusti tra il 15 marzo e il 15 agosto, per consentire la nidificazione


-restano validi per tutti GLI OBBLIGHI PRECEDENTEMENTE già presenti nella condizionalità.

Come:

  • divieto di bruciatura dei residui culturali. 
  • Rispetto della direttive nitrati con l’OBBLIGO DI DICHIARAZIONE per LO SPANDIMENTO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI
  • Rispetto del “benessere animale”
  • Obbligo di utilizzo di sementi certificate 
  • Revisione obbligatoria di botti e irroratrici  
  • Obbligo di smaltimento presidi fitosanitari.
  • Cisterne carburante a norma 
  • patentini  (se si usano) per fitofarmaci e trattori

e molti altri che potete consultare al link 

Vi ricordiamo che l’incolto se tenuto per 5 anni consecutivi(anche se precedentemente al 2023) diviene prato permanente con gli obblighi che ne conseguono


-SOLO PER LE AZIENDE CON +

di 10 ha di seminativo

ò

- obbligo di avvicendamento delle colture.

Nello stesso luogo non potranno essere fatte per due anni consecutivi colture appartenenti allo stesso genere botanico.


-obbligo di lasciare il 4% della superficie aziendale come terreno incolto.


Questo è uno schema volutamente riassuntivo chiedi maggiori informazioni per deroghe e dettagli

Quanto verrò pagato con la nuova pac 2023 ?

 



Quanto verrò pagato con la nuova pac 2023 ?
Riassumendo e semplificando al massimo i pagamenti per ettaro
 DOVREBBERO ammontare CIRCA a 240€ 
Precedentemente era circa 330€ 
Visto che le domande vengono pagate solo se superiori ai 300€ e che i conteggi precedenti sono STIME, abbiamo calcolato che chi ha meno di 1,3 ha di ARATIVO, non verrà pagato.
Cosa POSSO FARE ?
Per percepire più denaro ed essere sicuro di esser pagato puoi:

    1. coltivare soia o girasole : hanno un contributo aggiuntivo STIMATO  di 135€ la soia e 100 il girasole o il sorgo (questi ultimi solo con contratto di filiera stipulato)
       
    2. aderire all’eco-schema 5 , un contributo aggiuntivo per chi semina essenze MELLIFERE  che potrebbe arrivare anche a 500€
       

chiedici maggiori informazioni

giovedì 6 settembre 2018

Posso aprire la partita IVA solo per immatricolare il trattore?

 La Motorizzazione civile, immatricola il mezzo agricolo solo ad un "agricoltore", come da normativa in vigore (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada(Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153  titolo III articolo 294 punto 3" il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole")

Si può aprire la partita iva "Agricola" solo per immatricolare un trattore?

mercoledì 7 giugno 2017

ho Perso il libretto del TRATTORE e adesso?

Perso il libretto?

Niente paura.

Chiedi il duplicato del libretto del trattore.

Per chiedere il duplicato del libretto del trattore devi presentare in motorizzazione:

  • 1 versamento di 10.2 euro sul c/c postale n°9001 intestato(dipartimento dei trasporti terrestri -diritti l14-67) Ma se il libretto è molto vecchio e non è stato informatizzato serve anche il versamento 32 euro sul c/c postale 4028 intestato a dipartimento dei trasporti imposta di bollo 
  • La denuncia di smarrimento del libretto, fatta presso la locale stazione dei carabinieri.
  • compilare il modello T2119 disponibile a QUESTO LINK.
  • 2 dichiarazioni sottostanti che ne certifichino la proprietà corredati da una copia della carta di identità. 

    Ricordiamo che per richiedere il semplice duplicato non vi devono essere state variazioni nei dati dell' azienda Agricola intestataria.



    dichiarazione di titolarità della ditta


martedì 20 settembre 2016

vendita trattore tra privati




  • FARE IL PASSAGGIO DI PROPRIETA'

Ricordiamo che è obbligatorio possedere la partita IVA per intestarsi il mezzo.

La Motorizzazione civile, ha interesse a immatricolare il mezzo agricolo solo ad un "agricoltore", come da normativa in vigore 
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada(Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153  titolo III articolo 294 punto 3" il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole")
Quindi viene intestato un mezzo agricolo solo al possessore di partita IVA agricola che lo usa per lavoro e non per collezionismo, esposizione o uso domestico.

NON ESISTE UN'AGRICOLTORE senza partita IVA che usa il trattore come "HOBBY" , o meglio anche se esiste :
  • non può far immatricolare in motorizzazione il trattore per avere le targhe e certificarne il passaggio di proprietà.
  • non ha alcuna documentazione valida che provi la proprietà del mezzo, quindi non lo può assicurare.
  • non può farlo circolare su strada, in quanto sono autorizzati alla circolazione stradale solo i mezzi targati (Art. 108 e 110 Codice della strada Decreto Legislativo 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni ) e assicurati.
  • IL MEZZO E' A NORMA?
RICORDIAMO CHE :
Gli articoli 23 e 72 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, nel vietare la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti non conformi alla normativa tecnica, intendono perseguire la finalità di anticipare la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, garantendo l’utilizzo unicamente di quei beni conformi ab origine ovvero di quelli preventivamente adeguati alla normativa.
E' quindi proibita la vendita di un mezzo agricolo che non sia a norma con le normative vigenti, o meglio, vista la normativa il venditore resta teoricamente sempre responsabile di eventuali danni causati dall'aver ceduto un mezzo non a norma.
Anche se, come vedremo in seguito, sembra esserci una deroga se nella compravendita è specificato che il mezzo è dichiarato inutilizzabile. 

 (di fatto non sono a norma tutti i mezzi che hanno più di 10 anni).




NON ESISTENDO la categoria dei trattori d'epoca, per la motorizzazione tutte le macchine da lavoro devono essere a norma, e saranno soggette a revisione.

Si può comunque far certificare la storicità del mezzo ( con più di 30 anni) dall' ASI
Ricordiamo che un mezzo "storico" teoricamente per spostarsi deve essere caricato su di un apposito rimorchio e che se, come probabile, non rispettano le norme sulla sicurezza i trattori d'epoca si possono usare solo su aree chiuse al pubblico

Non è chiaro, se un mezzo agricolo venduto con  l'evidente caratteristica di cimelio storico da esposizione, e quindi inibendone l'utilizzo come mezzo da lavoro, possa essere ceduto liberando il proprietario da OGNI RESPONSABILITA' per i danni futuri dovuti dalla mancata messa a norma.

  • La giurisprudenza in materia (Cassazione penale, sez. III, n. 40590 del 3 maggio 2013) ha affermato come il divieto di vendita posto dall’articolo 23  sopra richiamato possa subire “[…] un qualche temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma.” 
  • Ministero del Lavoro Seduta della Commissione del 13dicembre 2017.Interpello n. 1 / 2017 Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) "La Commissione ritiene che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell’ambito di applicazione delle citate disposizioni normative (art 23 del d.lgs. n. 81/2008) in considerazione della relativa ratio legis".
Da questa sentenza accorsa in un ricorso per un processo penale, e dall'interpello al Ministero del Lavoro si deduce però che il mezzo, possa essere  venduto ugualmente anche se non a norma, solo se viene venduto come non funzionante e da utilizzare previa riparazione. 



  • Vendita tra privati
Se la cessione del mezzo avviene tra privati cittadini (privi di partita IVA), non potendo nessuno dei due emettere fattura o autofattura, possono solo certificare il passaggio controfirmando una autodichiarazione. 
Ricordiamo che la trascrizione sul libretto di circolazione del passaggio di proprietà non può avvenire in assenza di partita IVA dell' acquirente (quindi il mezzo formalmente resta di proprietà della azienda indicata in libretto).

Presupponendo che la cessione tra privati riguardi un mezzo non a norma come spesso accade,(anche perché per un'azienda agricola attiva, questo mezzo è, non solo inutilizzabile, ma sanzionabile) abbiamo creato un atto notorio che pur non svincolando legalmente  le responsabilità del venditore ne mette in chiaro l'intenzione.

MODELLO DI VENDITA TRATTORE TRA PRIVATI


  • FISCALMENTE:

L'agricoltore che vende/compra un mezzo anche se usato da un'altro agricoltore deve a seconda del suo regime fiscale OBBLIGATORIAMENTE fare/farsi rilasciare fattura o autofattura.


Se un agricoltore è in regime fiscale di esonero  e vende un trattore ad un altro agricoltore in esonero?
Se sono entrambi in "ESONERO" nessuno dei due può emettere fattura o autofattura, quindi ,generalmente, si può utilizzare una semplice dichiarazione di vendita

Si deve però tenere in considerazione che l'importo potrebbe influire sul volume di affari del venditore e farlo entrare in contabilità. 
Questo generalmente non accade, meglio però verificare con gli esperti della propria associazione.
Ricordiamo che :E' proibita la vendita di un mezzo agricolo che non sia a norma con le normative vigenti.