INFOagricoltori
Per i Nostri agricoltori
mercoledì 4 ottobre 2023
mercoledì 29 marzo 2023
NUOVO BANDO SIEPI PSR 2023
Oltre al divieto di impiego di prodotti fitosanitari e concimi vi è l'obbligo di effettuare almeno 1 sfalcio all'anno (dopo il 30 giugno) Sono sempre VIETATE le lavorazioni colturali profonde.
ALTRI Obblighi:
ripulitura delle infestanti lianose e delle specie invadenti
Rinfoltimento OBBLIGATORIO delle Fallanze (la fascia arborea deve essere continua con fallanze non auperiori a di 8mt per altofusto, 4 mt per ceppaie e 2 mt per arbusti)
Divieto di deposito (anche temporaneo) di materiali
Potatura obbligatoria (ove la specie lo richieda) da non fare tra 15 marzo e 15 agosto (periodo di nidificazione).
VIETATO il taglio raso delle alberature.
E' vietato far transitare mezzi o animali , e raccogliere il foraggio sfalciato.
condizionalità rafforzata 2023
PRINICIPALI DIVIETI E OBBLIGHI (PER TUTTI ) DELLA
NUOVA PAC 2023
il mancato rispetto anche di uno solo dei seguenti obblighi della
CONDIZIONALITA’ RAFFORZATA PROVOCA SANZIONI-
TUTTE LE AZIENDE SONO SOGGETTE A CONTROLLO AVEPA CHE ABBIANO 1ha o >100ha di seminativo !!!!!
Riassumendo
- Mantenere una fascia di rispetto non trattata ne concimata ed inerbita di almeno 5mt da tutti i canali naturali/artificiali o corsi d’acqua (in cui l’acqua sia presente anche parzialmente durante tutto l’anno)
- Obbligo di mantenere una Copertura minima del suolo di almeno 60 gg tra il 15 settembre e il 15 maggio (quindi per almeno 60gg CONSECUTIVI in quell’arco di tempo il terreno DEVE RESTARE FERMO e inerbirsi naturalmente, Se si fanno colture invernali l’obbligo è soddisfatto)
-obbligo di AVERE ed esibire il “registro dei trattamenti “ (degli ultimi 3 anni) compilato anche con l’inserimento dei concimi a base di fosforo naturali o chimici anche se autoprodotti.
- Obbligo di avere le autorizzazioni per l’attingimento di acqua da canali e pozzi. Per i canali maggiori serve la specifica autorizzazione del consorzio di bonifica, per i fossati minori basta esibire la ricevuta di pagamento delle tasse consortili. Per tutti i pozzi serve il rilascio dell’autorizzazione.
- Obbligo di corretta dichiarazione delle colture in campo, ci saranno foto satellitari settimanali che andranno a verificare quanto dichiarato.
- Divieto di potatura di alberi e arbusti tra il 15 marzo e il 15 agosto, per consentire la nidificazione
-restano validi per tutti GLI OBBLIGHI PRECEDENTEMENTE già presenti nella condizionalità.
Come:
- divieto di bruciatura dei residui culturali.
- Rispetto della direttive nitrati con l’OBBLIGO DI DICHIARAZIONE per LO SPANDIMENTO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI
- Rispetto del “benessere animale”
- Obbligo di utilizzo di sementi certificate
- Revisione obbligatoria di botti e irroratrici
- Obbligo di smaltimento presidi fitosanitari.
- Cisterne carburante a norma
- patentini (se si usano) per fitofarmaci e trattori
e molti altri che potete consultare al link
Vi ricordiamo che l’incolto se tenuto per 5 anni consecutivi(anche se precedentemente al 2023) diviene prato permanente con gli obblighi che ne conseguono
-SOLO PER LE AZIENDE CON +
di 10 ha di seminativo
ò
- obbligo di avvicendamento delle colture.
Nello stesso luogo non potranno essere fatte per due anni consecutivi colture appartenenti allo stesso genere botanico.
-obbligo di lasciare il 4% della superficie aziendale come terreno incolto.
Questo è uno schema volutamente riassuntivo chiedi maggiori informazioni per deroghe e dettagli
Quanto verrò pagato con la nuova pac 2023 ?
Quanto verrò pagato con la nuova pac 2023 ?Riassumendo e semplificando al massimo i pagamenti per ettaro DOVREBBERO ammontare CIRCA a 240€ Precedentemente era circa 330€ Visto che le domande vengono pagate solo se superiori ai 300€ e che i conteggi precedenti sono STIME, abbiamo calcolato che chi ha meno di 1,3 ha di ARATIVO, non verrà pagato.Cosa POSSO FARE ?Per percepire più denaro ed essere sicuro di esser pagato puoi:
1. coltivare soia o girasole : hanno un contributo aggiuntivo STIMATO di 135€ la soia e 100 il girasole o il sorgo (questi ultimi solo con contratto di filiera stipulato) 2. aderire all’eco-schema 5 , un contributo aggiuntivo per chi semina essenze MELLIFERE che potrebbe arrivare anche a 500€
chiedici maggiori informazioni
giovedì 6 settembre 2018
Posso aprire la partita IVA solo per immatricolare il trattore?
La Motorizzazione civile, immatricola il mezzo agricolo solo ad un "agricoltore", come da normativa in vigore (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada(Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 titolo III articolo 294 punto 3" il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole")
Si può aprire la partita iva "Agricola" solo per immatricolare un trattore?
mercoledì 7 giugno 2017
ho Perso il libretto del TRATTORE e adesso?
Perso il libretto?
Niente paura.
Chiedi il duplicato del libretto del trattore.
Per chiedere il duplicato del libretto del trattore devi presentare in motorizzazione:
- 1 versamento di 10.2 euro sul c/c postale n°9001 intestato(dipartimento dei trasporti terrestri -diritti l14-67) Ma se il libretto è molto vecchio e non è stato informatizzato serve anche il versamento 32 euro sul c/c postale 4028 intestato a dipartimento dei trasporti imposta di bollo
- La denuncia di smarrimento del libretto, fatta presso la locale stazione dei carabinieri.
- compilare il modello T2119 disponibile a QUESTO LINK.
- 2 dichiarazioni sottostanti che ne certifichino la proprietà corredati da una copia della carta di identità.
dichiarazione di titolarità della ditta |
martedì 20 settembre 2016
vendita trattore tra privati
- FARE IL PASSAGGIO DI PROPRIETA'
Ricordiamo che è obbligatorio possedere la partita IVA per intestarsi il mezzo.
Ricordiamo che è obbligatorio possedere la partita IVA per intestarsi il mezzo.
La Motorizzazione civile, ha interesse a immatricolare il mezzo agricolo solo ad un "agricoltore", come da normativa in vigore
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada(Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 titolo III articolo 294 punto 3" il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole")
Quindi viene intestato un mezzo agricolo solo al possessore di partita IVA agricola che lo usa per lavoro e non per collezionismo, esposizione o uso domestico.
NON ESISTE UN'AGRICOLTORE senza partita IVA che usa il trattore come "HOBBY" , o meglio anche se esiste :
- non può far immatricolare in motorizzazione il trattore per avere le targhe e certificarne il passaggio di proprietà.
- non ha alcuna documentazione valida che provi la proprietà del mezzo, quindi non lo può assicurare.
- non può farlo circolare su strada, in quanto sono autorizzati alla circolazione stradale solo i mezzi targati (Art. 108 e 110 Codice della strada Decreto Legislativo 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni ) e assicurati.
- IL MEZZO E' A NORMA?
RICORDIAMO CHE :
Gli articoli 23 e 72 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, nel vietare la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti non conformi alla normativa tecnica, intendono perseguire la finalità di anticipare la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, garantendo l’utilizzo unicamente di quei beni conformi ab origine ovvero di quelli preventivamente adeguati alla normativa.
E' quindi proibita la vendita di un mezzo agricolo che non sia a norma con le normative vigenti, o meglio, vista la normativa il venditore resta teoricamente sempre responsabile di eventuali danni causati dall'aver ceduto un mezzo non a norma.
Anche se, come vedremo in seguito, sembra esserci una deroga se nella compravendita è specificato che il mezzo è dichiarato inutilizzabile.
NON ESISTE UN'AGRICOLTORE senza partita IVA che usa il trattore come "HOBBY" , o meglio anche se esiste :
Gli articoli 23 e 72 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, nel vietare la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti non conformi alla normativa tecnica, intendono perseguire la finalità di anticipare la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, garantendo l’utilizzo unicamente di quei beni conformi ab origine ovvero di quelli preventivamente adeguati alla normativa.
(di fatto non sono a norma tutti i mezzi che hanno più di 10 anni).
- La giurisprudenza in materia (Cassazione penale, sez. III, n. 40590 del 3 maggio 2013) ha affermato come il divieto di vendita posto dall’articolo 23 sopra richiamato possa subire “[…] un qualche temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma.”
- Ministero del Lavoro Seduta della Commissione del 13dicembre 2017.Interpello n. 1 / 2017 Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) "La Commissione ritiene che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell’ambito di applicazione delle citate disposizioni normative (art 23 del d.lgs. n. 81/2008) in considerazione della relativa ratio legis".
- Vendita tra privati
Ricordiamo che la trascrizione sul libretto di circolazione del passaggio di proprietà non può avvenire in assenza di partita IVA dell' acquirente (quindi il mezzo formalmente resta di proprietà della azienda indicata in libretto).
MODELLO DI VENDITA TRATTORE TRA PRIVATI
- FISCALMENTE:
- FISCALMENTE:
L'agricoltore che vende/compra un mezzo anche se usato da un'altro agricoltore deve a seconda del suo regime fiscale OBBLIGATORIAMENTE fare/farsi rilasciare fattura o autofattura.
Se un agricoltore è in regime fiscale di esonero e vende un trattore ad un altro agricoltore in esonero?
Se sono entrambi in "ESONERO" nessuno dei due può emettere fattura o autofattura, quindi ,generalmente, si può utilizzare una semplice dichiarazione di vendita
Si deve però tenere in considerazione che l'importo potrebbe influire sul volume di affari del venditore e farlo entrare in contabilità.
Questo generalmente non accade, meglio però verificare con gli esperti della propria associazione.
Ricordiamo che :E' proibita la vendita di un mezzo agricolo che non sia a norma con le normative vigenti.
Se sono entrambi in "ESONERO" nessuno dei due può emettere fattura o autofattura, quindi ,generalmente, si può utilizzare una semplice dichiarazione di vendita
Si deve però tenere in considerazione che l'importo potrebbe influire sul volume di affari del venditore e farlo entrare in contabilità.
Questo generalmente non accade, meglio però verificare con gli esperti della propria associazione.
Ricordiamo che :E' proibita la vendita di un mezzo agricolo che non sia a norma con le normative vigenti.
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