dal 31/12/2018 ad un controllo stradale
potrebbe esservi richiesta l'
potrebbe esservi richiesta l'
Patentino Trattore "non è una patente ma un abilitazione professionale"
Si sarà un obbligo per tutti gli utilizzatori di trattori
No per ora non obbligatorio già averlo (sempre che si dichiari di possedere almeno 2 anni di esperienza)
Si l'abilitazione all'utilizzo è richiesta anche per la circolazione stradale dei Trattori.
Si i Neo assunti al primo incarico devono già possederla
Il patentino sarà come già detto obbligatorio per tutti, ma per il momento l'obbligo di possederlo già lo hanno solo i neo assunti alla prima esperienza.Tutti gli altri autocertificando di possedere almeno 2 anni di esperienza pregressa, ne sono esonerati fino al 13/03/2017.
COME PATENTE però il Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture ha finalmente definito con la circolare 4857 del 22/02/2013 che per guidare una trattrice con annesso rimorchio basta la possedere la patente " B "
Quindi basta con le contravvenzioni che in alcuni casi la polizia municipale elevava agli agricoltori perché non in possesso della patente " E "
Ecco un dettaglio della circolare.

B se le stesse superano i limiti su descritti.
C1 quando le stesse hanno dimensioni eccezionali
ed infine la circolare sottolinea
che per ora non sono applicabili sanzioni ( anche se la normativa è già in vigore) per la mancanza delle abilitazioni professionali "Patentino trattore" .
Ricordiamo che l'Abilitazione professionale all' uso del trattore resta comunque obbligatoria
ecco il testo integrale della circolare:
testo 4857: Categorie di patenti richieste per la guida di macchine agricole ed operatrici
Il decreto legislativo 28 aprile 2011, n. 59, come modificato dal decreto legislativo 16 febbraio 2013, n. 2, ha riscritto in gran parte l’articolo 124 del Codice della Strada, relativo a quanto in oggetto. Tanto al fine di coordinare la disciplina previgente con le nuove disposizioni in vigore dal 19 gennaio 2013, sia con riferimento alle nuove di categorie di patenti, e corrispondenti requisiti anagrafici, sia con riferimento alla sanzione per l’ipotesi di guida senza patente.
Sotto il primo profilo, per la guida delle macchine agricole (escluse quelle con conducente a terra) o loro complessi, è richiesta almeno la patente di categoria:
• A1 quando le stesse non superano i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, CdS (1,60 m. di larghezza, 4 m. di lunghezza e 2,5 m. di altezza; massa complessiva a pieno carico 2,5 t) e non superino la velocità di 40 Km/h (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria A);
• B se le stesse superano i limiti su descritti.
Per la guida di macchine operatrici (escluse quelle a vapore), è richiesta almeno la patente di categoria:
• B, eccetto quelle di dimensioni eccezionali;
• C1 quando le stesse hanno dimensioni eccezionali (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria C).
Sotto il secondo profilo, “La guida di una macchina agricola o di una macchina operatrice senza avere la patente o avendo una patente diversa da quella richiesta non è più oggetto di sanzione amministrativa ma è punita con le sanzioni penali dall’art. 116, comma 15, C.d.S.. Dall’accertamento della violazione conseguono le sanzioni accessorie di cui al comma 17 dell’art. 116 C.d.S.. All’incauto affidamento del veicolo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 116, comma 14, C.d.S..” (cfr circolare prot. n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25.1.2013 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza).
Per mera completezza informativa, si rammenta inoltre che:
• ai sensi dell’articolo 124, comma 2, CdS, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono da stabilirsi i tipi e le caratteristiche delle predette macchine agricole ed operatrici non eccezionali che, eventualmente adattate, possono essere guidate da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B. Il relativo provvedimento è in fase di predisposizione presso la scrivente Direzione Generale;
• ai sensi dell’articolo 111, comma 1, CdS, come sostituito dall’articolo 34, comma 48 del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvederanno a definire con decreto “i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”.
Si sottolinea che, nelle more dell’emanazione di tale provvedimento, la disciplina relativa al conseguimento dell’abilitazione suddetta, ancorché in vigore, non è applicabile.
Sotto il primo profilo, per la guida delle macchine agricole (escluse quelle con conducente a terra) o loro complessi, è richiesta almeno la patente di categoria:
• A1 quando le stesse non superano i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, CdS (1,60 m. di larghezza, 4 m. di lunghezza e 2,5 m. di altezza; massa complessiva a pieno carico 2,5 t) e non superino la velocità di 40 Km/h (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria A);
• B se le stesse superano i limiti su descritti.
Per la guida di macchine operatrici (escluse quelle a vapore), è richiesta almeno la patente di categoria:
• B, eccetto quelle di dimensioni eccezionali;
• C1 quando le stesse hanno dimensioni eccezionali (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria C).
Sotto il secondo profilo, “La guida di una macchina agricola o di una macchina operatrice senza avere la patente o avendo una patente diversa da quella richiesta non è più oggetto di sanzione amministrativa ma è punita con le sanzioni penali dall’art. 116, comma 15, C.d.S.. Dall’accertamento della violazione conseguono le sanzioni accessorie di cui al comma 17 dell’art. 116 C.d.S.. All’incauto affidamento del veicolo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 116, comma 14, C.d.S..” (cfr circolare prot. n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25.1.2013 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza).
Per mera completezza informativa, si rammenta inoltre che:
• ai sensi dell’articolo 124, comma 2, CdS, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono da stabilirsi i tipi e le caratteristiche delle predette macchine agricole ed operatrici non eccezionali che, eventualmente adattate, possono essere guidate da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B. Il relativo provvedimento è in fase di predisposizione presso la scrivente Direzione Generale;
• ai sensi dell’articolo 111, comma 1, CdS, come sostituito dall’articolo 34, comma 48 del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvederanno a definire con decreto “i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”.
Si sottolinea che, nelle more dell’emanazione di tale provvedimento, la disciplina relativa al conseguimento dell’abilitazione suddetta, ancorché in vigore, non è applicabile.