martedì 20 settembre 2016

vendita trattore tra privati




  • FARE IL PASSAGGIO DI PROPRIETA'

Ricordiamo che è obbligatorio possedere la partita IVA per intestarsi il mezzo.

La Motorizzazione civile, ha interesse a immatricolare il mezzo agricolo solo ad un "agricoltore", come da normativa in vigore 
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada(Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153  titolo III articolo 294 punto 3" il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole")
Quindi viene intestato un mezzo agricolo solo al possessore di partita IVA agricola che lo usa per lavoro e non per collezionismo, esposizione o uso domestico.

NON ESISTE UN'AGRICOLTORE senza partita IVA che usa il trattore come "HOBBY" , o meglio anche se esiste :
  • non può far immatricolare in motorizzazione il trattore per avere le targhe e certificarne il passaggio di proprietà.
  • non ha alcuna documentazione valida che provi la proprietà del mezzo, quindi non lo può assicurare.
  • non può farlo circolare su strada, in quanto sono autorizzati alla circolazione stradale solo i mezzi targati (Art. 108 e 110 Codice della strada Decreto Legislativo 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni ) e assicurati.
  • IL MEZZO E' A NORMA?
RICORDIAMO CHE :
Gli articoli 23 e 72 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, nel vietare la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti non conformi alla normativa tecnica, intendono perseguire la finalità di anticipare la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, garantendo l’utilizzo unicamente di quei beni conformi ab origine ovvero di quelli preventivamente adeguati alla normativa.
E' quindi proibita la vendita di un mezzo agricolo che non sia a norma con le normative vigenti, o meglio, vista la normativa il venditore resta teoricamente sempre responsabile di eventuali danni causati dall'aver ceduto un mezzo non a norma.
Anche se, come vedremo in seguito, sembra esserci una deroga se nella compravendita è specificato che il mezzo è dichiarato inutilizzabile. 

 (di fatto non sono a norma tutti i mezzi che hanno più di 10 anni).




NON ESISTENDO la categoria dei trattori d'epoca, per la motorizzazione tutte le macchine da lavoro devono essere a norma, e saranno soggette a revisione.

Si può comunque far certificare la storicità del mezzo ( con più di 30 anni) dall' ASI
Ricordiamo che un mezzo "storico" teoricamente per spostarsi deve essere caricato su di un apposito rimorchio e che se, come probabile, non rispettano le norme sulla sicurezza i trattori d'epoca si possono usare solo su aree chiuse al pubblico

Non è chiaro, se un mezzo agricolo venduto con  l'evidente caratteristica di cimelio storico da esposizione, e quindi inibendone l'utilizzo come mezzo da lavoro, possa essere ceduto liberando il proprietario da OGNI RESPONSABILITA' per i danni futuri dovuti dalla mancata messa a norma.

  • La giurisprudenza in materia (Cassazione penale, sez. III, n. 40590 del 3 maggio 2013) ha affermato come il divieto di vendita posto dall’articolo 23  sopra richiamato possa subire “[…] un qualche temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma.” 
  • Ministero del Lavoro Seduta della Commissione del 13dicembre 2017.Interpello n. 1 / 2017 Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) "La Commissione ritiene che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell’ambito di applicazione delle citate disposizioni normative (art 23 del d.lgs. n. 81/2008) in considerazione della relativa ratio legis".
Da questa sentenza accorsa in un ricorso per un processo penale, e dall'interpello al Ministero del Lavoro si deduce però che il mezzo, possa essere  venduto ugualmente anche se non a norma, solo se viene venduto come non funzionante e da utilizzare previa riparazione. 



  • Vendita tra privati
Se la cessione del mezzo avviene tra privati cittadini (privi di partita IVA), non potendo nessuno dei due emettere fattura o autofattura, possono solo certificare il passaggio controfirmando una autodichiarazione. 
Ricordiamo che la trascrizione sul libretto di circolazione del passaggio di proprietà non può avvenire in assenza di partita IVA dell' acquirente (quindi il mezzo formalmente resta di proprietà della azienda indicata in libretto).

Presupponendo che la cessione tra privati riguardi un mezzo non a norma come spesso accade,(anche perché per un'azienda agricola attiva, questo mezzo è, non solo inutilizzabile, ma sanzionabile) abbiamo creato un atto notorio che pur non svincolando legalmente  le responsabilità del venditore ne mette in chiaro l'intenzione.

MODELLO DI VENDITA TRATTORE TRA PRIVATI


  • FISCALMENTE:

L'agricoltore che vende/compra un mezzo anche se usato da un'altro agricoltore deve a seconda del suo regime fiscale OBBLIGATORIAMENTE fare/farsi rilasciare fattura o autofattura.


Se un agricoltore è in regime fiscale di esonero  e vende un trattore ad un altro agricoltore in esonero?
Se sono entrambi in "ESONERO" nessuno dei due può emettere fattura o autofattura, quindi ,generalmente, si può utilizzare una semplice dichiarazione di vendita

Si deve però tenere in considerazione che l'importo potrebbe influire sul volume di affari del venditore e farlo entrare in contabilità. 
Questo generalmente non accade, meglio però verificare con gli esperti della propria associazione.
Ricordiamo che :E' proibita la vendita di un mezzo agricolo che non sia a norma con le normative vigenti.




venerdì 1 gennaio 2016

regime di esonero

REGIME DI ESONERO.

 che determina il reddito su base catastale, ai sensi dell'articolo 32 del Tuir
E' previsto ( anche se era stato proposto di eliminarlo nel 2017) per gli agricoltori che hanno fatto meno di 7000 euro (iva esclusa) di fatture di vendita nel corso dell' anno.Sempre che le vendite siano costituite almeno per i due terzi da prodotti agricoli . 
Ad esempio le fatture emesse per  AVER EFFETTUATO servizi conto terzi non sono considerate prodotti agricoli e dovrebbero avere un valore  inferiore ad un terzo delle fatture di vendita.
L'esempio più comune di AGRICOLTORE IN ESONERO  è:
L' agricoltore che coltiva cereali,e che ha una sola fattura di vendita del raccolto dell'anno,e con essa percepisce un'importo inferiore a 7000 euro. 



obblighi e privilegi del regime di esonero:

- Deve obbligatoriamente possedere un numero di partita iva.

- Non avendo contabilità IVA non può emettere FATTURA ma nei suoi confronti verrà emessa, da chi acquista i beni che l'agricoltore produce,  AUTOFATTURA.
Per saperne di più sull'autofattura leggi questo articolo.

- Non ha alcun obbligo ai fini fiscali ne di dichiarazione IVA, è obbligato solo a fare lo spesometro e a conservare tutte le autofatture per le vendite per almeno 10 anni così come tutte le fatture di acquisto, e ha l'obbligo di verificare a fine anno di non aver superato i 7000 euro di vendite. 
(La cessione di un bene ammortizzabile (trattore) non va contata nel totale dei 7000 euro di vendite non fà parte delle attività  ordinarie)

- Non ha l'obbligo di iscrizione alla camere di commercio, ma può comunque esserne iscritto, se vuole poter richiedere carburante agevolato.
_Se iscritto in camera di commercio deve obbligatoriamente possedere un e-mail di tipo PEC

- Può  essere costretto all'iscrizione presso INPS come Coltivatore Diretto, si deve verificare caso per caso, ma normalmente non ne è obbligato, anche perché solitamente l'agricoltura in questi casi non è l'unica fonte di reddito e si hanno quindi già soddisfatto altri obblighi contributivi.
I REQUISITI OGGETTIVI per l'iscrizione inps come coltivatore diretto: il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue ( art. 3L. 9/63) il nucleo coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda ( art. 2 L. 9/63) dal sito dell' INPS 

QUANDO CAMBIO IL REGIME FICALE?

Esempio: Vendo al consorzio prodotti agricoli per un valore di 10.000€, io sono un agricoltore in regime di esonero, per quest'anno mi farà comunque il consorzio una AUTOFATTURA da 10.000€ (anche se per un valore che supera i 7000€ del regime di esonero).

Il cambiamento di regime si avrà dal successivo anno fiscale, il che vuol dire che il prossimo anno,a gennaio dovrò affidarmi ad un "commercialista"  che mi terrà contabilità IVA . DOVRO' iniziare (sempre dall'anno successivo) a emettere fatture (non mi potranno più fare delle AUTOFATTURE comunicatelo a chi le emetteva) . Sarò obbligato a fare la dichiarazione IVA. 



Nel caso di una cessione di un trattore l'agricoltore resta in esonero? PROBABILMENTE SI
Per stabilire quale regime sia applicabile nell'anno successivo deve farsi riferimento al volume d'affari; a questo proposito  in base all'art. 20 del Dpr 633/72 le cessioni di beni strumentali non concorrono a formare il volume d'affari. 
ma approfondiamo
usiamo la risposta di un esperto di "Agricoltura 24"
In Base alla "circolare del Ministero delle Finanze n. 328 del 24/12/1997 (§ 6.7.2. “cessazione del regime di esonero”).
I produttori agricoli che applicano il regime di esonero Iva di cui all'art. 34, comma 6, del Dpr n. 633 del 26/10/1972, devono avere i seguenti requisiti:
− nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro;
il volume d'affari è costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella I parte della tabella A allegata al Dpr citato.
Detti agricoltori sono esonerati dall'emettere le fatture di vendita e dal tenere la contabilità; gli acquirenti di beni presso agricoltori in regime di esonero, se sono titolari di P. Iva e agiscono nell'esercizio di impresa, devono emettere autofattura, applicando l'Iva con le percentuali di compensazione nel caso di prodotti agricoli o con l'aliquota ordinaria nel caso della cessione di un trattore, e consegnarne copia al venditore.
Alla fine dell'anno l'agricoltore in regime di esonero deve calcolare se si è verificato il superamento di 1/3 delle operazioni diverse da quelle agricole rispetto al totale delle operazioni complessive effettuate, comprese le vendite dei beni ammortizzabili; in caso affermativo, come nell'esempio citato, a prescindere dal volume d'affari realizzato, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale deve effettuare i seguenti adempimenti:
1. annotazione riepilogativa in apposito registro delle autofatture per le cessioni di prodotti agricoli effettuate nell'anno;
2. annotazione separata dalla precedente, in apposita sezione dello stesso registro, delle autofatture per le operazioni diverse da quelle agricole effettuate nell'anno;
3. annotazione riepilogativa dell'ammontare imponibile dei corrispettivi e delle relative imposte, relativi alle cessioni effettuate nell'anno nei confronti di privati;
4. annotazione riepilogativa in altra sezione del medesimo registro delle fatture e bollette doganali relative agli eventuali acquisti e importazioni di beni e servizi esclusivamente riferiti alle operazioni diverse;
5. liquidazione dell'imposta dovuta e relativo versamento per le operazioni diverse da quelle agricole; è consentito detrarre l'imposta sugli acquisti esclusivamente utilizzati per l'effettuazione delle operazioni diverse.
Per stabilire quale regime sia applicabile nell'anno successivo a quello di superamento del terzo di operazioni diverse, deve farsi riferimento al volume d'affari; a questo proposito si consideri che in base all'art. 20 del Dpr 633/72 le cessioni di beni strumentali non concorrono a formare il volume d'affari. Se il volume d'affari risulta inferiore al limite di 7.000 euro, come nel caso descritto, l'agricoltore può rimanere nel regime di esonero Iva."
Fonte: http://www.agricoltura24.com/articoli/0,1254,54_CRD_0_6525,00.html Autore Barbara Segato, Terra e Vita

consulta questo schema per vedere altri regimi fiscali previsti in agricoltura
  

venerdì 6 novembre 2015

E se perdo la targa del trattore?

Cosa devo fare se perdo la targa del trattore?

Purtroppo la perdita della targa del trattore porta alla reimmatricolazione del mezzo con l'emissione di nuove targhe, ne consegue il cambio del numero di targa e la sostituzione del vecchio libretto di circolazione che viene trattenuto dalla motorizzazione. 

Il cambio del numero di targa, ci obbliga anche ad aggiornare l'assicurazione del mezzo, le targhe ripetitrici, e il fascicolo aziendale per il carburante agevolato.

Quindi cosa bisogna Presentare in motorizzazione per ottenere la reimmatricolazione:

mercoledì 9 settembre 2015

Trattori d'epoca: iscrizione,agevolazioni,obblighi

Premettiamo che NOI non eseguiamo alcuna pratica relativa ai trattori d'epoca.

Ma detto questo, molti nostri soci ci hanno fatto domande in merito,ci siamo documentati e qui cerchiamo di riassumere quanto abbiamo capito .
Fermo restando che conviene contattare direttamente un club ASI

  1. UN TRATTORE E' DEFINITO D'EPOCA SOLO SE IL MEZZO E' ISCRITTO ALL' A.S.I.




L'A.S.I.,AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO , costituito nel 1966 e riconosciuto Ente morale di diritto privato per decreto del Presidente della Repubblica n.977 del 24 ottobre 1980, è una Federazione composta da 263 club federati e 38 club aderenti, che riunisce circa 202.000 appassionati di veicoli storici e rappresenta istituzionalmente il motorismo storico italiano presso tutti gli organismi nazionali ed internazionali competenti.

 l'ASI ti rilascia una targhetta di ottone con il numero ASI del tuo mezzo, ed un certificato di mezzo storico con i dati del tuo trattore.Con questo certificato lo puoi assicurare come mezzo storico .

2. QUALI AGEVOLAZIONI E OBBLIGHI HA UN TRATTORE D'EPOCA?


CIRCOLAZIONE.
Nel caso in cui le Amministrazioni locali (Comuni, Province e Regioni) varino dei provvedimenti di limitazione della circolazione senza una specificare l'esclusione ai veicoli d'interesse storico, anche i veicoli iscritti all'ASI dovranno sottostare alle limitazioni.

  • ART 60 del Codice della Strada

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

INTERPRETANDO QUANTO LETTO IN MERITO I MEZZI AGRICOLI ISCRITTI ASI, NON POSSONO CIRCOLARE SE PRIVI DI ASSICURAZIONE E POSSONO FARLO SOLO PER RECARSI A MANIFESTAZIONI A CUI SONO ISCRITTI CON APPOSITA DEROGA.

ASSICURAZIONE
i mezzi storici certificati hanno delle scontistiche sull'assicurazione presentando la certificazione che può essere del 30%

CINTURE
 “l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.” I veicoli immatricolati prima del 15 giugno 1976, saranno tenuti a montare le cinture solo se predisposti in origine dei punti di attacco
PRESUMIAMO CHE QUESTO OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE ALL'ORIGINE VALGA ANCHE PER LE ALTRE DOTAZIONI DI SICUREZZA (ROLLBAR ECC.)

nel certificato di mezzo d'epoca vengono annotate descrizione dello stato di conservazione o dell’avvenuto restauro, la classificazione, la catalogazione nonché l’annotazione delle eventuali difformità dallo stato d’origine riscontrate
Sono consentite sui mezzi d'epoca le modifiche ai sistemi frenanti purché non impattino con l'estetica del mezzo sono consentite anche  le modifiche (d'epoca) fatte durante il periodo d'uso del mezzo.


LAVORO
i mezzi d'epoca non possono circolare liberamente, di conseguenza, pensiamo non possano essere utilizzati per le normali lavorazioni agricole in quanto non a NORMA.
Di fatto sono solo da esposizione e esibizione.



3.COME CI SI ISCRIVE ALL ASI?

Per iscriversi all’ASI è necessario rivolgersi uno dei club federati presenti sul territorio nazionale.
http://www.asifed.it/club/ e pagare una tessera annuale. 
Poi, BISOGNA iscrivere il trattore all'ASI, come mezzo storico,l'iscrizione è a pagamento, il club ti spiegherà nel dettaglio come fare.
Una commissione dell'ASI 2/3 persone viene a vedere il mezzo e dopo alcune valutazioni,
l'ASI ti rilascia una targhetta di ottone con il numero ASI del mezzo, ed il certificato di mezzo storico.

4.QUALI CARATTERISTICHE DEVE AVERE UN MEZZO PER ESSERE D'EPOCA?


Possono essere iscritti nei Registri ASI quei veicoli o motori o macchine che siano classificabili nelle seguenti "categorie"
[ -I] PREISTORICI fino al 1892
il primo trattore, nel mondo, è nel 1892
[ II] ANTENATI fino al 1915 
 Entrata in guerra dell'Italia (1a guerra mondiale) impiego e rilancio di nuove tecnologie come l'assenza del telaio portante, adozione della presa di forza, cambio a tre velocità e così via)
[III] PIONIERI fino al 1933
  1932:adozione dei pneumatici: Trattori -Trattrici; 1933: prototipo sollevamento a tre punti, ecc.
[IV] VETERANI fino al 1945 
 fine 2guerra mondiale e rilancio post "sanzioni"
[ V] CLASSICI fino al 1955 
 sono compresi tutti i "testa calda" anche se costruiti o ricostruiti in data successiva. Introduzione di nuove tecnologie che connotano l'età moderna (doppia frizione, innovazione nel cambio e nelle trasmissioni ecc.)

[VI] POST-CLASSICI fino al 1975 [ fino ad una data precedente di 30 anni dal primo giorno dell’anno corrente] purché in un elenco predisposto ed aggiornato dalla C.T.N. M.A.& I.
[VII] MODERNI comprende motoristica "speciale" costruita da almeno 20 anni e con significati innovativi o storici eccezionali, in un elenco predisposto ed aggiornato dalla C.T.N. M.A.& I. ASI

DALLA "CARTA DI TORINO"DELLA FIVA
La preservazione dei veicoli storici può richiedere interventi o restauri di grado diverso . Preservazione: significa la cura e la prevenzione dal deterioramento o dal danneggiamento, grazie alle quali vengono salvaguardate la condizione presente e la qualità individuale e commemorativa di un veicolo o di un oggetto storico.
Conservazione: include qualsiasi intervento utile a rendere sicuro e a stabilizzare il veicolo o l’oggetto, che non alteri la sostanza storica, le parti e i materiali. Il trattamento conservativo non metterà in alcun modo a repentaglio il valore documentale storico o materiale dell’oggetto. Esso è volto esclusivamente a prevenire o almeno ritardare l’incessante deterioramento. Solitamente, tali contromisure non sono visibili superficialmente.
 Restauro: è il processo volto a sostituire parti o aree mancanti con il proposito di rendere visibile uno stato antecedente del veicolo e si spinge oltre la conservazione. Le aree restaurate dovrebbero fondersi discretamente con il veicolo di base esistente, restando tuttavia distinguibili ad un’ispezione più approfondita. Ciò è diverso dalla riparazione, che indica l’adattamento, il rinnovamento o la sostituzione di componenti esistenti o mancanti. La riparazione rende un veicolo di nuovo pienamente operativo ed eventualmente può non tenere in conto la sostanza autentica che appartiene al veicolo.
  La preservazione, la conservazione e il restauro sono procedimenti speciali, volti a preservare e mostrare il valore ingegneristico, estetico, funzionale, sociale e storico di un veicolo. Dovrebbero basarsi sul rispetto della entità storica individuale e sulle informazioni trovate su documenti autentici. 

Qualsiasi modifica ad un veicolo storico resasi necessaria al di fuori del suo periodo d’uso ordinario dovrebbe essere integrata in modo discreto e rispettare la struttura e l’aspetto originali. Tali modifiche dovrebbero essere reversibili. Si raccomanda di conservare insieme al veicolo qualsiasi parte originale importante rimossa in corso d’opera, per consentire un’utilizzazione successiva e per servire come testimonianza della loro esistenza e fabbricazione all’origine




giovedì 12 settembre 2013

targa ripetitrice rimorchio agricolo

TARGHE RIPETITRICI RIMORCHI AGRICOLI


SAPPIAMO CHE LA NORMATIVA DEL CODICE DELLA STRADA PREVEDE L'UTILIZZO DELLE TARGHE RIPETITRICI PER I RIMORCHI AGRICOLI, MA FACCIAMO UN PO'DI CHIAREZZA
.
Sostanzialmente i rimorchi agricoli si suddividono in due categorie: 

1) rimorchi con massa complessiva non superiore a 1,5 tonnellate (considerati parte integrante della trattrice agricola alla quale sono agganciati con larghezza di metri 2,00 e lunghezza di metri 4,00, compreso organi di traino) 

2) rimorchi con massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate. 
I rimorchi agricoli possono essere con piano di carico (rimorchio atto a trasporto di merce) o muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole (atomizzatore, serbatoio liquame, spandi letame) devono essere muniti di una targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso fornita dalla motorizzazione civile.


martedì 4 giugno 2013

trattore senza targa uso privato?

SONO UN PRIVATO, SENZA PARTITA IVA, POSSO COMPRARMI UN "TRATTORINO" O UN TRATTORE E TENERLO SENZA TARGA?



Un privato consumatore che acquista un un "trattorino"o un trattore da un rivenditore autorizzato può acquistarlo tranquillamente (senza la partita iva).
La partita iva, serve solo per immatricolarlo alla motorizzazione civile e ottenerne le targhe.

Se si usa il trattore solo nei propri terreni, senza transitare sulle pubbliche strade , lo si usa come se fosse una macchina operatrice da cantiere e non come un mezzo agricolo.
 Non è ammesso però con tale mezzo il transito sulle strade in quanto riservata ai soli mezzi agricoli targati. 
Se lo si deve trasportare su strada, va messo su un carrello di un altro mezzo targato e trasportato.
 Quanto all'assicurazione, per la sola responsabilità civile in teoria, si potrebbe anche  assicurare come mezzo di cantiere, ma  in caso di sinistro  stradale la compagnia di assicurazione non pagherebbe in quanto il mezzo transita in un luogo a lui precluso.
Fermo restando che consigliamo comunque di conseguire il "patentino da trattorista" questo in questa situazione:
 cioè senza partita iva, senza assicurazione, e per uso esclusivamente "domestico hobbystico"non professionale non è obbligatorio.